L’albo degli autotrasportatori fu creato nel 1974 (legge 298) con l’obiettivo di salvaguardare i diritti del mondo dell’autotrasporto e ad oggi è l’unico strumento attraverso il quale l’autotrasportatore può esercitare la sua professione. La creazione dell’albo è il risultato di un lungo percorso legislativo iniziato nel 1935 con la legge 1349 in cui, per la prima volta, viene introdotta la prima norma che definisce l’autotrasporto come "attività imprenditoriale per la prestazione di servizi di trasporto verso un determinato corrispettivo".
In base alla norma, l’autorizzazione per il trasporto di merci per conto terzi poteva essere assegnata soltanto alle imprese già presenti nel settore, precludendo la strada alle imprese emergenti, per cui l’acquisizione del titolo poteva avvenire soltanto nel caso di rinuncia da parte di altre imprese. Passato il dopoguerra il responsabile di rilascio dell’autorizzazione diviene la Motorizzazione Civile (denominata all’epoca come Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale della Motorizzazione Civile) di concerto con le sue sedi provinciali. Fino al 1974, quindi, l’autorizzazione per il trasporto rappresenta l’unico documento necessario per l’abilitazione alla professione e soltanto recentemente è stata introdotta la cosiddetta Autorizzazione Globale all’Impresa con la quale l’azienda può ottenere un’autorizzazione unica attraverso i vari titoli posseduti.
Con la creazione dell’albo degli autotrasportatori vengono per la prima volta specificati una serie di requisiti obbligatori per accedere alla professione, ovvero (come cita il testo di legge):
- l'avere la cittadinanza italiana per i titolari di imprese individuali.
- l'avere la disponibilità di mezzi tecnici ed economici adeguati.
- l'essere iscritto alla Camera di Commercio per l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi.
- l'avere stipulato contratto di assicurazione per la responsabilità civile dipendente dall'uso degli autoveicoli e per i danni alle cose da trasportare.
- il non aver riportato condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte.
- il non avere in corso procedura di fallimento, né essere stato soggetto a procedura fallimentare.
Fra le novità di rilievo introdotte dall’albo vanno citate certamente l’autorizzazione alla professione anche per le persone fisiche e giuridiche di uno stato membro della Comunità Europea e le cosiddette Tariffe a Forcella (sistema di controllo del prezzo e tariffe autotrasporto).
L’albo però acquista maggiore importanza soltanto nel 1997 (legge 454), quando diviene obbligatoria la registrazione per qualsiasi impresa che effettua autotrasporto. Rispetto alla creazione dell’albo, infine, le ultime novità legislative vengono introdotte con la legge 286/2005 che regola i rapporti tra le figure dell’autotrasportatore e del committente, sotto il profilo tariffario e delle responsabilità reciproche. Maggiori informazioni in materia sono reperibili presso il sito ufficiale dell’albo degli autotrasportatori.
Foto: Basuino Giovanni