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Traslochi e norme: la verifica periodica delle piattaforme mobili

Le piattaforme di lavoro mobili per legge devono essere sottoposte dai titolari del settore a delle verifiche periodiche volte all’accertamento dello stato di conservazione e manutenzione degli impianti.

11 giu 2013 Consigli alle imprese di traslochi - Tempo di lettura: min.

traslochi
Piattaforma Aerea. Foto Traslochi Di Dio

Le piattaforme di lavoro mobili per legge devono essere sottoposte dai titolari del settore a delle verifiche periodiche volte all’accertamento dello stato di conservazione e manutenzione degli impianti. Tale obbligo è il risultato di una realtà normativa in costante evoluzione, i cui primi passi vengono mossi nel 2008, conducendo all’approvazione del Testo Unico “Normativa macchine per elevatori per traslochi” (D.Lgs 81). Compiuta da parte dell’INAIL/ARPA – LAZIO/ASL, la verifica periodica si rivela necessaria per garantire l’incolumità dei lavoratori, con particolare riguardo ai sistemi di sicurezza.

L’entrata in vigore del decreto è avvenuta ufficialmente soltanto nel maggio dello scorso anno, facendo ordine soprattutto in merito alla definizione delle modalità con cui verranno effettuati tali controlli e le figure che li compieranno: 

  • INAIL: titolare della prima verifica periodica.
  • ASL (o ARPA): titolare delle verifiche e controlli successivi.
  • Titolare impresa: può proporre il nominativo di un soggetto abilitato; nel caso in cui quest’ultimo non possa compiere i controlli nei tempi previsti, il datore potrà rivolgersi ad un soggetto diverso da quello proposto, purchè risulti idoneo. I soggetti abilitati sono rintracciabili, dopo una valutazione circa la loro idoneità, in un elenco pubblico messo a disposizione del titolare della funzione e sono a loro volta sottoposti a dei controlli durante l’esercizio delle loro funzioni.

La legge prosegue dettando nello specifico la procedura che deve essere eseguita dal titolare della ditta, a partire dalla Comunicazione di Messa in Servizio delle piattaforme di lavoro mobili elevabili (scale ad inclinazione variabile o scale girevoli) attraverso l’invio di una comunicazione all’INAIL competente per zona che assegnerà alla/e macchina/e un numero di matricola.

Trascorsi 10 mesi dalla Dichiarazione di Messa in Servizio, il titolare dell’impresa dovrà inviare sempre all’INAIL la richiesta di Prima Verifica Periodica, indicando il nominativo del soggetto abilitato ed inserito nel suddetto elenco pubblico. Qualora l’INAIL non provveda ad eseguire il controllo entro 60 giorni, il titolare dell’impresa potrà avvalersi di un soggetto qualsiasi tra quelli del citato elenco. Una volta effettuata la prima verifica, il datore dovrà inviare questa volta la richiesta dei controlli all’ASL (o ARPA) indicando gli stessi dati richiesti dall’INAIL; anche in questo se il controllo non viene effettuato entro 30 giorni, il titolare può rivolgersi a diverso soggetto, purchè registrato nell’elenco pubblico.

La mancata osservanza degli obblighi di verifica periodica prevede per il titolare una sanzione amministrativa da 500 a 1800,00 euro. La legge, infine, stabilisce come obbligatoria la formazione di ogni operatore in relazione alla tipologia specifica di macchina utilizzata e soprattutto sui possibili rischi dell’utilizzo; tale punto si esplica attraverso accordi Stato-Regione per i quali i corsi devono essere tenuti da un referenziato centro formativo in materia di sicurezza. Per ogni chiarimento sull’iter burocratico, raccomandiamo di visitare il sito ufficiale dell’INAIL.

Foto: Traslochi Di Dio

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