Il settore dei trasporti internazionali, oltre ad essere uno dei pochi immuni alla crisi, rappresenta una categoria sempre soggetta a conoscere nuove normative e regole in materia; quello dei traslochi, in particolare, in virtù del crescente numero di persone che decidono di trasferirsi all'estero è in perenne mutamento, nonostante quest'anno sia possibile registrare nella nuova normativa delle costanti.
A rimanere invariata è la determinazione del prezzo del trasloco per il quale rimane vigente la normativa del decreto legislativo 286/05 la quale stabilisce che il prezzo venga stabilito liberamente tra la ditta di trasloco ed il committente. Nel caso in cui, una volta stabilito il preventivo, il committente aumenti la merce, la determinazione del prezzo verrà rimessa al giudice; determinante, quindi, resta l'effettuazione del sopralluogo da parte della ditta prima che venga stabilito il preventivo; ciò è davvero molto importante, soprattutto perché il cosiddetto Contratto di Trasloco non è ancora soggetto né a Leggi Speciali, né ad una disciplina giuridica: addirittura il tipo di contratto in sede di qualificazione giuridica viene definito come Innominato. Tale mancanza viene in parte risolta dalla Corte di Cassazione (Sent. 18232/2003) per la quale le operazioni di imballo, carico e scarico sono da considerarsi come operazioni accessorie al trasporto e, quindi, una volta determinate non andrebbero a snaturare il contratto in Innominato.
Una novità invece riguarda le operazioni di montaggio e smontaggio degli arredi (in caso di trasloco di mobilia) che da quest'anno entrano a far parte delle prestazioni accessorie, mentre il disimballaggio rappresenta un'operazione eccedente rispetto alla prestazione ordinaria e che andrà pattuita in diversa forma: in qualsiasi caso traslocatore e ditta che effettua il trasloco potranno di volta in volta aggiungere e specificare il tipo di prestazione da effettuarsi.
Rimane da esaminare la dimensione dei danni: oltre alla responsabilità contrattuale, in caso di danni è possibile applicare l'articolo 2051c.c che stabilisce la responsabilità di tipo oggettivo la quale risulta superabile soltanto nel caso in cui il fatto sia dovuto ad un caso fortuito ed isolato. Una novità importante riguarda anche il contratto con i consumatori: quest'ultimo non può contenere clausole cosiddette “vessatorie" che impongano pesi o limitazioni al consumatore (ad esempio la limitazione della responsabilità per i danni alle cose); anche nel caso in cui siano inserite nel contratto sono da considerarsi nulle.
A rimanere invariata, infine, è la normativa che disciplina l'assicurazione dei beni traslocati per la quale il tralocatore riponde per la sola responsabilità vettoriale; normalmente per il trasloco terrestre viene proposta al cliente una copertura assicurativa cosiddetta da “domicilio a domicilio", mentre per i traslochi marittimi ed aerei la cosiddetta copertura “All Risk".
Foto: Merci Service Roma